ART.15 LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183
NORME IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
“Decertificazione” nei rapporti fra la Pubblica Amministrazione ed i privati
E’ vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 DPR 445/2000), e pertanto, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. La richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai sensi del novellato art. 74, comma 2, lett.a) del DPR 445/2000.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.
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