Associazione per i Diritti dei Cittadini di Salemi

giovedì 26 gennaio 2012

Decertificazione art. 15 L 12 Novembre 2011 n. 183


ART.15 LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183
NORME IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

“Decertificazione” nei rapporti fra la Pubblica Amministrazione ed i privati

L’art. 15 della legge 12 Novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) introduce alcune norme, entrate in vigore il 1° Gennaio 2012, di modifica del DPR n. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa) in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

E’ vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 DPR 445/2000), e pertanto, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. La richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai sensi del novellato art. 74, comma 2, lett.a) del DPR 445/2000.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

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