Associazione per i Diritti dei Cittadini di Salemi

lunedì 16 gennaio 2012

Crociera naufragata: il reclamo per ottenere il risarcimento dei danni va inoltrato entro dieci giorni


Si hanno solo dieci giorni di tempo dal rientro nella località di partenza per sporgere reclamo in caso di inesatto adempimento del contratto di vendita di servizi turistici. Questo è il termine previsto dall’art. 98 del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) affinché il consumatore denunzi - a pena di decadenza dal relativo diritto - il “mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico”, sempre fatte salve diverse disposizioni maggiormente favorevoli al consumatore previste nel contratto medesimo. Diversamente nel caso in cui nel contratto sia previsto un termine ancora più breve si applica comunque il termine di dieci giorni previsto dalla legge.
Il reclamo va inviato a mezzo di una raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata a./r.), all’organizzatore del viaggio o al venditore dello stesso, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.
L’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile (caso fortuito o responsabilità esclusiva di un terzo).
La responsabilità comprende tanto i danni alla persona (morte o lesioni) che danni di natura diversa (costo del pacchetto turistico, danni al bagaglio ed ai beni dei viaggiatori, disagio, danni morali e danni non patrimoniali in genere - moral damages - ed il cd. danno da vacanza rovinata - emotional distress). I primi, così come previsto dall’art. 94 del Codice del Consumo, si prescrivono nel termine di tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza mentre i secondi ovvero i danni diversi da quelli alla persona nel termine di un anno (art. 95, 4 comma del Codice).
Va rammentato che il contratto di servizi turistici può prevedere - purché per iscritto - una limitazione al risarcimento del danno diverso dal danno alla persona, fatta salva in ogni caso l’applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del Codice, limitazione che non può essere comunque inferiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali in materia.

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