Associazione per i Diritti dei Cittadini di Salemi

sabato 28 gennaio 2012

Costa Crociere liquida in euro14.000 i danni ai naufraghi del "Concordia"


11.000 euro a testa, bambini compresi, più il rimborso del biglietto e delle spese di viaggio. Ecco l’accordo tra la compagnia Costa Crociere e le associazioni dei consumatori che rappresentano i viaggiatori del -Concordia-. L'indennizzo è così composto: 11.000 euro per “danno esistenziale” (è la prima volta in Italia) “a copertura di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ivi inclusi quelli legati alla perdita del bagaglio e degli effetti personali, al disagio psicologico patito e al danno da vacanza rovinata”. A questi vanno aggiunti dai 3.000 ai 5.000 euro per il rimborso delle spese di viaggio. La Compagnia, inoltre, mette a disposizione dei passeggeri che ne facciano rischiesta un programma di assistenza psicologica per superare lo shock.

Riteniamo assolutamente insufficienti e forse anche mortificante la celerità con la quale si è giunti ad una definizione così affrettata del danno cagionato ai passeggeri del Concordia.
Riteniamo utile seguire l'esempio dei passeggeri Americani che in sei hanno chiesto danni per 460 Milioni di Dollari.

Anche se siamo del parere che il trauma subito sarà difficile superarlo, in quanto la possibilità di perdere la vita non era solo potenziale ma effettivo, lo dimostrano le vittime stesse del naufragio pensiamo che il ricorso alle vie legali sia a questo punto inevitabile.

giovedì 26 gennaio 2012

Decertificazione art. 15 L 12 Novembre 2011 n. 183


ART.15 LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183
NORME IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

“Decertificazione” nei rapporti fra la Pubblica Amministrazione ed i privati

L’art. 15 della legge 12 Novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) introduce alcune norme, entrate in vigore il 1° Gennaio 2012, di modifica del DPR n. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa) in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

E’ vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 DPR 445/2000), e pertanto, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. La richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai sensi del novellato art. 74, comma 2, lett.a) del DPR 445/2000.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Reato di omicidio stradale


Omicidio Stradale: introduzione del nuovo reato

Più di 4.000 morti sulle strade nel 2010

Nel 2010 in Italia hanno perso la vita 4.090 persone e di queste 1099 (27%) avevano dai 18 ai 32 anni. I giovani continuano quindi ad essere le principali vittime di questa strage e sono anche quelli che ricevono più contravvenzioni per guida in stato psicofisico alterato da alcol o droga. Hanno meno di 33 anni il 53% dei 30.871 trasgressori che hanno ricevuto contravvenzioni per guida in stato d’ebbrezza, mentre i giovani che hanno preso una multa per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti rappresentano il 60% delle 2.683 contravvenzioni comminate per questo tipo di irregolarità.

Secondo Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, "E’ necessario intervenire in maniera decisa con misure che contrastano efficacemente questa strage. Inoltre, nei casi in cui gli incidenti stradali sono causati da gravi violazioni delle regole della strada, si deve prevedere una fattispecie normativa che regoli il reato di omicidio stradale".

CHE COS'E' "L'OMICIDIO STRADALE"?
La nuova norma in esame in Parlamento infatti per chi provoca un incidente con lesioni gravi o morte dopo essersi messo alla guida in condizioni di ebbrezza (tasso alcol superiore a 0,8 g/l) e/o sotto l'effetto della droga una pena da 8 a 18 anni di carcere, l'arresto in flagranza di reato e la revoca definitiva della patente ("ergastolo della patente"). Aprendo il convegno "Reato di omicidio stradale: consapevolezza sociale, gravità e pene", all’interno del Terzo Salone della Giustizia che si tiene a Roma in questi giorni, Guidoni ha anche ricordato che "La violazione delle regole è la prima causa degli incidenti ed otto italiani su dieci chiedono pene più severe per chi uccide al volante. Dobbiamo tenere presente che certe condotte di guida causano alcuni tra i più gravi delitti che avvengono oggi nel nostro Paese - ha aggiunto -. Penso, ad esempio, a chi causa incidenti stradali dopo essersi messo al volante sotto l’effetto di droghe o con un tasso alcolemico nel sangue ben oltre la soglia consentita dalla legge".

LA LEGGE IN ALTRI PAESI EUROPEI
Anche in Italia secondo la Fondazione ANIA si dovrebbe seguire l’esempio di altri Paesi, come il Regno Unito e la Francia, dove sono previste aggravanti con pene come la reclusione fino a 14 anni per chi uccide a seguito di condotte di guida pericolose, imprudenti e sconsiderate. "Peraltro, nel nostro Paese, - ha spiegato Guidoni - sempre più persone, soprattutto i giovani, sono favorevoli all’inasprimento delle pene legate all’omicidio stradale. Come risulta da una nostra recente indagine realizzata in collaborazione con Ispo, l’84% degli italiani si è dichiarato favorevole all’introduzione del reato stradale. Il legislatore dovrebbe tenere presente questa e altre indicazioni che arrivano dalla collettività e agire di conseguenza".


fonte:http://www.omnimoto.it/magazine/8402/omicidio-stradale-introduzione-del-nuovo-reato

lunedì 16 gennaio 2012

Notizie dalla Sicilia

www.antennasicilia.it

Modello richiesta risarcimento


RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno


Alla c.a. Costa Crociere SpA
Piazza Piccapietra, 48
16128 G E N O V A

e p.c. Comitato Naufraghi Concordia Sicilia

c/o Associazione per i Diritti dei Cittadini
Via Trapani, 10
91018 Salemi Tp

Io sottoscritta/o _________________________________________residente

in (indirizzo e cap)_____________________________________________

________________________e-mail ________________________________

tel. _______________________________

codice fiscale_______________________________________________

in qualità di (depennare ciò che NON interessa):

naufrago passeggero con lesioni senza lesioni

naufrago equipaggio con lesioni senza lesioni

passeggero prenotato e non ancora imbarcato


Vi informo che con la presente lettera aderisco al Comitato Naufraghi Concordia promosso da Associazione per i Diritti dei Cittadini e dalle altre associazioni di consumatori riconosciute e non dal governo italiano.

Vi richiedo di essere risarcito di tutti i danni patrimoniali e non da me subiti durante il naufragio della vostra nave Concordia avvenuto in data venerdì 13 gennaio 2012 con riserva di quantificare i predetti al momento della comunicazione di accoglimento da parte vostra della presente istanza.

Data,
In fede


___________________________



In caso di non adesione a quanto richiesto vi comunico che conferisco mandato all’Associazione per i Diritti dei Cittadini con sede legale in Salemi nella via Trapani n.10 cap. 91018 per la tutela integrale dei mie interessi. La presente viene altresì formulata anche ai fini di interrompere a tutti gli effetti i termini di prescrizione ai sensi di legge.
In fede

__________________

Crociera naufragata: il reclamo per ottenere il risarcimento dei danni va inoltrato entro dieci giorni


Si hanno solo dieci giorni di tempo dal rientro nella località di partenza per sporgere reclamo in caso di inesatto adempimento del contratto di vendita di servizi turistici. Questo è il termine previsto dall’art. 98 del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) affinché il consumatore denunzi - a pena di decadenza dal relativo diritto - il “mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico”, sempre fatte salve diverse disposizioni maggiormente favorevoli al consumatore previste nel contratto medesimo. Diversamente nel caso in cui nel contratto sia previsto un termine ancora più breve si applica comunque il termine di dieci giorni previsto dalla legge.
Il reclamo va inviato a mezzo di una raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata a./r.), all’organizzatore del viaggio o al venditore dello stesso, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.
L’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile (caso fortuito o responsabilità esclusiva di un terzo).
La responsabilità comprende tanto i danni alla persona (morte o lesioni) che danni di natura diversa (costo del pacchetto turistico, danni al bagaglio ed ai beni dei viaggiatori, disagio, danni morali e danni non patrimoniali in genere - moral damages - ed il cd. danno da vacanza rovinata - emotional distress). I primi, così come previsto dall’art. 94 del Codice del Consumo, si prescrivono nel termine di tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza mentre i secondi ovvero i danni diversi da quelli alla persona nel termine di un anno (art. 95, 4 comma del Codice).
Va rammentato che il contratto di servizi turistici può prevedere - purché per iscritto - una limitazione al risarcimento del danno diverso dal danno alla persona, fatta salva in ogni caso l’applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del Codice, limitazione che non può essere comunque inferiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali in materia.

DISASTRO NAVE CONCORDIA COSTA CROCERE


L'associazione per i Diritti dei Cittadini, in persona del suo presidente di tutti il Consiglio Direttivo,e di tutti i suoi volontari espreime il più profondo cordoglio alle famiglie delle vittime, ai feriti ai passeggeri e all'equipaggio della nave protagonista dell'episodio di cronaca di questi giorni.
Nel rinnovare a tutti gli auguri di un immediato ritorno alla vita normale, l'associazione tutta si stringe attorno a familiari e passeggeri ed operatori presenti sulla nave e rimane a disposizione per qualunque necessità delle vittime e dei loro familiari.
Il Presidente
Giuseppe De Filippi.